Sez. 3, Sentenza n. 12233 del 02/12/1998 (Rv. 521336 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Medico dipendente di struttura pubblica - Responsabilità contrattuale - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
In caso di danno alla persona causato dall'imperizia del medico, dipendente di un ente ospedaliero gestore di un servizio pubblico, sia il medico che l'ente ospedaliero rispondono nei confronti del danneggiato a titolo di responsabilità contrattuale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)