Sez. 3, Sentenza n. 5939 del 27/05/1993 (Rv. 482534 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere | Danni cagionati ad un ammalato dalla non diligente esecuzione della prestazione medica - Responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente - Natura - Normativa regolante la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d'opera professionale - Applicabilità in via analogica - Normativa regolante la responsabilità degli impiegati civili dello stato - Applicabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere
La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)