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Sez. 3, Sentenza n. 3204 del 10/10/1968 (Rv. 336128 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - IN GENERE - RECLAMO CONTRO LE ORDINANZE - INAMMISSIBILITA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - SENTENZA - PRONUNCIA CON ORDINANZA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336128-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - IN GENERE - RECLAMO CONTRO LE ORDINANZE - INAMMISSIBILITA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - SENTENZA - PRONUNCIA CON ORDINANZA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Nel procedimento davanti al pretore ed al conciliatore non sono applicabili, per espressa disposizione di legge (art. 317 cod. proc. civ.) le norme di cui all'art. 178 cod.proc.civ., relative ai reclami contro le ordinanze. Pertanto, mentre nei procedimenti di Competenza del tribunale la Estinzione e dichiarata dal giudice istruttore con ordinanza soggetta a reclamo o con sentenza del collegio, nei procedimenti davanti al pretore o al conciliatore l'Estinzione deve essere sempre dichiarata con sentenza e, se e dichiarata con provvedimento definito ordinanza, questa ha natura di sentenza e, come tale, e impugnabile con i consueti mezzi di gravame. (Conf. Alle sent. N. 1447-64 n. 942-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 317, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)