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Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 10/07/1989 (Rv. 463330 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE - ORDINANZE - IRRECLAMABILITÀ - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463330-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE - ORDINANZE - IRRECLAMABILITÀ - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento avanti al pretore, in cui non sono applicabili, per espressa disposizione di legge (art. 317 cod. proc. civ.), le norme relative ai reclami contro le ordinanze (art. 178 cod. proc. civ.), al provvedimento che dichiara l'Estinzione del processo (art. 308, comma primo, cod. proc. civ.), ancorché pronunciato in Forma di ordinanza, va riconosciuta natura di sentenza, che di conseguenza è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, sicché è inammissibile il ricorso per Cassazione direttamente proposto contro l'anzidetto provvedimento, emesso dal pretore quale giudice di primo grado. (Conf 3204/68, mass n 336128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)