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Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 16/05/1962 (Rv. 251828 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CAPARRA CONFIRMATORIA - INADEMPIMENTO - DIRITTO LEGALE DI RECESSO - ESERCIZIO - PRECLUSIONE DERIVANTE DA UN PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1962-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251828-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CAPARRA CONFIRMATORIA - INADEMPIMENTO - DIRITTO LEGALE DI RECESSO - ESERCIZIO - PRECLUSIONE DERIVANTE DA UN PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INAPPLICABILITA.*

La disposizione del primo comma dell'art 1373 cod civ, secondo cui il recesso non puo piu essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda specificamente il recesso convenzionale e non e applicabile anche al recesso legale, previsto dall'art 1385 stesso codicè nel caso previsto dal predetto articolo 1385, il recesso unilaterale trova il suo presupposto e la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, inadempienza che non viene eliminata da una precedente parziale esecuzione. In particolare l'inadempienza non e eliminata dalla circostanza che all'atto della stipulazione di una compravendita sia stata versata una somma a titolo di caparra e di acconto sul prezzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)