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Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/09/1978 (Rv. 393622 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - VERSAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CAPARRA - COMPATIBILITA CON LA NATURA DEFINITIVA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1978-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393622-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - VERSAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CAPARRA - COMPATIBILITA CON LA NATURA DEFINITIVA DEL CONTRATTO.*

Il versamento di una somma "a titolo di caparra" da parte di uno dei contraenti non e necessariamente incompatibile con la natura definitiva del contratto. Infatti la caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneita fra conclusione e completa esecuzione del contratto, ma non anche la inattitudine del contratto a produrre immediatamente un effetto giuridico "definitivo", tale che realizzi, pur non esaurendo, lo scopo ultimo dei contraenti; inoltre il principio, proprio del recesso unilaterale previsto nell'art 1373 cod civ, - in base al quale, eccezion fatta per i contratti a esecuzione continuata e periodica, la facolta di recedere non puo essere esercitata quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione -, non e applicabile al cosiddetto "recesso" del contraente non inadempiente contemplato nel secondo comma dell'art 1385 dello stesso codice, "recesso" che trova il suo presupposto e la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, il quale non e eliminato "in radice" da una parziale esecuzione del contratto. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il versamento della caparra implicava la natura preliminare del contratto di vendita). (Conf 1098/62, mass n 251828; (contra 934/72, mass n 357195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)