Sez. 5, Sentenza n. 1575 del 24/01/2007 (Rv. 595304 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Presupposti - Infedeltà della dichiarazione - Modalità di accertamento - Quantificazione delle omissioni e delle inesattezze - Presunzioni - Utilizzabilità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di IVA, l'Ufficio, quando ritiene che l'imposta dovuta sia superiore a quella dichiarata, procede a rettifica ai sensi dell'art. 54, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed accerta tale presumibile infedeltà sulla scorta dei dati indicati dal secondo comma della medesima disposizione, acquisendoli nei modi previsti dagli artt. 51 e 52; in base alla somma delle risultanze, dei dati e delle notizie acquisiti, è poi legittimo quantificare, ai fini della rettifica, le omissioni e le false o inesatte indicazioni, tanto mediante presunzioni legali, previste dall'art. 53, quanto mediante presunzioni semplici, ricavate da indizi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; queste ultime costituiscono esse stesse, senza necessità di altre prove, una fonte di convincimento del giudice, il quale è pertanto tenuto ad accertare se gli elementi indiziari a disposizione presentino i predetti caratteri, mediante un prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)