diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15299 del 10/06/2008 (Rv. 603559 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Infedeltà della dichiarazione - Modalità di accertamento - Presunzioni - Conseguenze sull'onere della prova - Fattispecie in materia di norme agevolatrici.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603559-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA, l'infedeltà, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è accertata nei modi ivi previsti, anche mediante dati e notizie raccolti con le modalità stabilite dall'art. 51 del medesimo d.P.R. ovvero con ricorso a presunzioni semplici, a conforto delle quali l'Ufficio non è tenuto ad offrire altre prove "concrete", ma è il contribuente tenuto ad offrire la prova contraria; tale onere non può ritenersi soddisfatto da mere dichiarazioni o negazioni, contrarie all'assunto del fisco, tanto più laddove si controverta della sussistenza delle condizioni previste da norme agevolatrici (nella specie applicazione di aliquota agevolata), nel qual caso il contribuente è tenuto comunque a fornire la prova della sussistenza di tali condizioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)