Sez. 6, Sentenza n. 6832 del 28/01/2026 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289344-01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' | Sequestro preventivo cd. impeditivo - Nesso di strumentalità tra "res" e condotta criminosa - Principi di proporzionalità e di adeguatezza - Valutazione sia nella fase genetica che in quella esecutiva - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il nesso di strumentalità tra il bene appreso e la condotta criminosa deve essere valutato, tanto nella fase genetica della misura quanto in quella della sua esecuzione, in base ai principi di proporzionalità e di adeguatezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, giudicando in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., aveva confermato il rigetto dell'istanza dell'indagato di concessione in uso temporaneo a terzi di uno studio odontoiatrico sequestrato per impedire la protrazione del delitto di esercizio abusivo della professione, in ragione della ritenuta assenza di informazioni idonee a chiarire i rapporti con i terzi utilizzatori, tali da assicurare la destinazione del bene a finalità lecite).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 49 com. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)