Sez. 3, Sentenza n. 15637 del 13/03/2024 Cc. (dep. 16/04/2024) Rv. 286173-01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' | Esecuzione del sequestro preventivo impeditivo - Ordine di sgombero del pubblico ministero - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Condizioni - Potere di rivalutazione officiosa delle esigenze cautelari - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)