Sez. 1 - , Ordinanza n. 23522 del 27/07/2022 (Rv. 665246 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE | Pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – Compatibilità con l’ipotesi di dichiarazione di fallimento dell’appaltatore – Esclusione – Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE
Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza "ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l.fall. e 140, comma 1, del summenzionato decreto, lo scioglimento del contratto, fattispecie idonea a travolgere anche l'eventuale patto successivo e accessorio mirato a rimodulare il programma negoziale, ancorché il patto in parola configuri un mandato in "rem propriam".
Legge Falliment. art. 81, Legge Falliment. art. 78, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)