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Sez. 1, Sentenza n. 5599 del 11/05/1992 (Rv. 477184 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica - Determinazione sintetica - Ammissibilità - Presupposti - Titolarità di azioni societarie - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477184-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38, quarto comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - (nel vigore del testo originario) - consente all'ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. Al fine indicato, pertanto, può essere utilizzata anche la titolarità di azioni societarie, ove essa evidenzi, in relazione agli esborsi necessari agli acquisti, un previo accumulo di redditi superiori a quelli analiticamente determinabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/11/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)