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Sez. 5, Sentenza n. 6222 del 20/04/2012 (Rv. 622124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Fatti indicativi di capacità contributiva - Acquisto di quote societarie - Circostanze di fatto relative ad anni diversi da quello in contestazione - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622124-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile "ratione temporis" ad avvisi relativi all'anno 1996, consente all'Ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito, e che possono anche essere accaduti in anni diversi da quello in contestazione, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi. Al fine indicato, pertanto, può essere utilizzata anche la titolarità di quote societarie, ove essa evidenzi, in relazione agli esborsi necessari agli acquisti, un previo accumulo di redditi superiori a quelli analiticamente determinabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)