Sez. 2, Sentenza n. 3359 del 18/10/1968 (Rv. 336381 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO VINCOLANTE PEL GIUDICE DI RINVIO - SUCCESSIVO MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO VINCOLANTE PEL GIUDICE DI RINVIO - SUCCESSIVO MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il giudice di rinvio ha il dovere di osservare la regola giuridica fissata dal supremo collegio, con la sentenza di Cassazione e rinvio e di prestarvi acquiescenza, anche se, successivamente a tale sentenza quella regola, in altra causa, sia stata disconosciuta e si sia verificato un mutamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. (V. N. 2920-64*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)