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Sez. 2, Sentenza n. 3359 del 18/10/1968 (Rv. 336381 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO VINCOLANTE PEL GIUDICE DI RINVIO - SUCCESSIVO MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336381-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO VINCOLANTE PEL GIUDICE DI RINVIO - SUCCESSIVO MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il giudice di rinvio ha il dovere di osservare la regola giuridica fissata dal supremo collegio, con la sentenza di Cassazione e rinvio e di prestarvi acquiescenza, anche se, successivamente a tale sentenza quella regola, in altra causa, sia stata disconosciuta e si sia verificato un mutamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. (V. N. 2920-64*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)