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Sez. 1, Sentenza n. 3572 del 10/04/1987 (Rv. 452531 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - OSSERVANZA - OBBLIGO - PRESUPPOSTI DI FATTO - MUTAMENTO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452531-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - OSSERVANZA - OBBLIGO - PRESUPPOSTI DI FATTO - MUTAMENTO - DIVIETO.*

Nell'ipotesi di Cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e la sua "potestas decidendi" è limitata all'applicazione del principio stesso, enunciato dalla Corte stessa sulla base dell'accertamento e della valutazione dei fatti indicati nella sentenza impugnata. Pertanto, il giudice di rinvio non può sottrarsi a tale Obbligo di osservanza, ponendo a base della decisione presupposti di fatto diversi da quelli considerati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento. (V 1020/81, mass n 412740; (V 3359/68, mass n 336381; (V 1226/67, mass n 327727; (V 2920/64, mass n 304362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)