Sez. 3, Sentenza n. 4742 del 03/09/1984 (Rv. 436646 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICAZIONE - LIMITI - MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO DEL CONDUTTORE - RILEVANZA - CARATTERE TASSATIVO.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICAZIONE - LIMITI - MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO DEL CONDUTTORE - RILEVANZA - CARATTERE TASSATIVO.*
La disciplina dei contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione contenuta nella legge 27 luglio 1978 n. 392 si applica esclusivamente ai rapporti afferenti alle necessità primarie di alloggio di un nucleo familiare, mentre ne rimangono escluse tutte quelle ipotesi in cui la locazione, anche se determinata da un bisogno abitativo, non sopperisce a tali necessità, salvo che la locazione, secondo l'espressa previsione dell'art. 26 lett. A) della legge, pur se stipulata per esigenze abitative di natura transitoria, sia determinata da motivi di lavoro o di studio del conduttore. La indicazione di queste ultime ipotesi è da qualificarsi tassativa, e non consente di estendere la disciplina della legge ad altri rapporti di carattere transitorio, determinati da esigenze diverse, come quella della salute, non contemplate dalla norma. (V 7200/83, mass n 431803).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)