Sez. 3, Sentenza n. 7200 del 01/12/1983 (Rv. 431803 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTRATTI CONCERNENTI APPARTAMENTI PER LA SOLA VILLEGGIATURA O PER SOGGIORNI SALTUARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTRATTI CONCERNENTI APPARTAMENTI PER LA SOLA VILLEGGIATURA O PER SOGGIORNI SALTUARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché la normativa sull'equo canone - salva l'ipotesi particolare (prevista dall'art. 26, lett. A) della legge n. 392 del 1978) del conduttore che, pur avendo esigenze di natura transitoria, abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio, dettata dalla opportunità di offrire tutela ad una categoria di bisogni del tutto particolari - ha inteso tutelare l'abitazione quando essa si presenta come esigenza primaria e normale ed abbia, quindi, carattere di stabilità e continuatività, i contratti concernenti appartamenti per la sola villeggiatura o per soggiorni saltuari, nei quali manchi una dimora continuativa e stabile, rientrano fra le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, con conseguente inapplicabilità della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalla durata del contratto, essendo la transitorietà riferita non a tale durata, bensì alla natura dell'esigenza abitativa. (V 4808/82, mass n 422799; (V 4712/81, mass n 415449).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)