diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Comunione tra coniugi - Azione a tutela di bene comune - Legittimazione disgiuntiva - Sussistenza - Acquiescenza di un coniuge alla sentenza sfavorevole - Legittimazione dell’altro coniuge ad impugnare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669934-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.

Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)