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Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013 (Rv. 627304 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Legittimazione attiva di ciascun coniuge - Estensione - Fondamento - Partecipazione al giudizio dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627304-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)