Sez. T, Sentenza n. 28508 del 27/10/2025 (Rv. 676755-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisito ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esposizione dei fatti di causa - Possibilità di ricorrere ad altri atti del processo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)