Sez. 1 - , Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020 (Rv. 659427 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Ricorso per cassazione - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa indicata separatamente dall’esposizione dei motivi - Necessità - Rispondenza nelle regole del Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)