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Sez. 2, Sentenza n. 3038 del 08/05/1980 (Rv. 406804 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN'INTERCAPEDINE DANNOSA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1980-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406804-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN'INTERCAPEDINE DANNOSA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DIVIETO.*

Ove in relazione ad un manufatto fabbricato sul fondo del vicino, il confinante lamenti la violazione delle distanze legali, e sia accertato che si tratti di costruzione (nella specie, parte di un edificio), il giudice deve stabilire se il fabbricato rispetti o non rispetti, in ogni sua parte, le distanze legali, provvedendo per l'eliminazione della violazione se sussistente, senza potere accertare se in concreto la violazione delle distanze legali crei una intercapedine dannosa, in quanto tale valutazione e implicita nel dettato di legge che fissa le distanze fra costruzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)