Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 13/07/1984 (Rv. 436066 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA SENZA OSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE O REGOLAMENTARE - ILLEGITTIMITÀ - VALUTAZIONE DELLA CONCRETA DANNOSITÀ O PERICOLOSITÀ DELLA COSTRUZIONE STESSA - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA SENZA OSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE O REGOLAMENTARE - ILLEGITTIMITÀ - VALUTAZIONE DELLA CONCRETA DANNOSITÀ O PERICOLOSITÀ DELLA COSTRUZIONE STESSA - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Poiché le distanze fra costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, soprattutto in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, al giudice non è lasciato alcun margine discrezionale per una valutazione in concreto del carattere intrinsecamente dannoso o pericoloso dell'opera edilizia, la quale, pertanto, per il solo fatto della realizzazione senza il rispetto della distanza legale o regolamentare e finché tale situazione permane, versa in stato di illegittimità, una volta che il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di accertamento, abbia attribuito correttamente all'opera il carattere di costruzione ai sensi dell'art. 873 cod. civ.. (V 3038/80, mass n 406804; (V 4773/77, mass n 388375; (V 3345/77, mass n 386882; (V 3809/75, mass n 378023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)