Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 23/04/1969 (Rv. 340003 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - NATURA - FINALITA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - NATURA - FINALITA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
L'Azione negatoria servitutis e Azione di accertamento negativo rivolta a difendere il proprietario contro le minori violazioni del suo diritto e cioe contro qualsiasi pretesa di diritti reali accampata sulla cosa e qualsiasi lesione e turbativa che attenti al libero ed esclusivo godimento dell'attore conseguentemente, l'attore, in caso di contestazione, deve limitarsi a provare la sua legittimazione attiva, cioe di possedere in base ad un titolo valido, mentre spetta al convenuto dimostrare l'esistenza dei diritti accampati sulla cosa. (V.3272-68, massima n.336240 2904-68 massima n.335648 2594-67 massima n.329960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)