Sez. 3, Ordinanza n. 10298 del 18/04/2025 (Rv. 674761-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE | Atto di disposizione del debitore - Assunzione da parte dell'avente causa dei debiti del disponente - Rilevanza ai fini della verifica dell' "eventus damni" - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)