Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 23/04/1997 (Rv. 503899 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Accollo, da parte di un terzo acquirente a titolo oneroso, del debito del venditore - Consapevolezza di pregiudicare le ragioni del creditore - Esclusione - Momento di tale consapevolezza - Individuazione - Atto dell' acquisto - Rilevanza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Se l'acquirente a titolo oneroso di un bene, si accolla il debito che il venditore ha nei confronti di un terzo, indipendentemente dall'adesione di questi al relativo contratto (art 1273 cod. civ.), è da escludere la consapevolezza di detto acquirente - da valutare al momento del trasferimento - di nuocere alle ragioni del creditore del suo dante causa (art. 2901 n. 2 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)