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Sez. 4, Sentenza n. 1307 del 13/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207783 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Valutazione - Fondata sul mero decorso del tempo - Inammissibilità - Valutazione nel merito delle esigenze - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207783-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In materia di misure cautelari, il giudizio di revoca non può essere esclusivamente ancorato al dato temporale dell'applicazione, prescindendo da una valutazione di merito sulle attualità delle esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)