Sez. 2, Sentenza n. 6464 del 20/11/1997 Cc. (dep. 09/12/1997) Rv. 209148 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Stato di incensuratezza - Periodo di custodia cautelare sofferto - Idoneità a dimostrare l'attenuazione dell'esigenza di prevenire la reiterazione del reato - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure coercitive, i parametri costituiti dalla considerazione del periodo di custodia cautelare sofferto e lo stato di incensuratezza del prevenuto non sono dotati, di per sè, di efficacia dimostrativa di un'attenuazione delle esigenze cautelari ed in particolare di quella relativa al pericolo di commissione di ulteriori reati indicata nella lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., sicché essi possono acquistare valenza solo se accompagnati dalla valutazione critica di altri elementi certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente ai presupposti della cautela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)