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Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 22/10/1970 (Rv. 348219 - 01)

FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMMERCIALISTA NOMINATO COADIUTORE CONTABILE DEL CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEI COMPENSI AI PERITI GIUDIZIARI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348219-01

FALLIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMMERCIALISTA NOMINATO COADIUTORE CONTABILE DEL CURATORE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEI COMPENSI AI PERITI GIUDIZIARI - APPLICABILITA.*

Il compenso in favore di un dottore commercialista, nominato dal giudice delegato 'coadiutore contabile del curatore fallimentarèdeve essere liquidato in base alle norme di legge primo dicembre 1956 n 1426, (compensi ai periti giudiziari), e non gia in base a quelle del DPR 8 aprile 1958 n 520, (tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti) in quanto tale prestazione di opera non rientra in quella autonoma del libero professionista, ma ricade nell'ambito della norma di cui all'ultimo comma dell'art 32 della legge fallimentare, secondo la quale i tecnici incaricati di coadiuvare il curatore svolgono la loro opera sotto la responsabilita di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, Legge 01/12/1956 num. 1426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)