Sez. 1, Sentenza n. 912 del 13/03/1976 (Rv. 379567 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA E DEI RISULTATI - TARIFFE PROFESSIONALI - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA E DEI RISULTATI - TARIFFE PROFESSIONALI - INAPPLICABILITA.*
Al fine della liquidazione del compenso spettante al professionista (nella specie, avvocato) per l'opera svolta in qualita di coadiutore o consulente del curatore del fallimento (art 32 legge fallimentare), debbono applicarsi gli stessi criteri stabiliti dal DM 16 luglio 1965 per la Determinazione del compenso ai curatori (valutazione globale dell'attivita svolta e dei risultati ottenuti) e non le tariffe professionali, in quanto detta prestazione d'opera non rientra in quella autonoma del libero professionista. (V 822/71, mass n 350660; (V 2103/70, mass n 348219).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, DM 16/07/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)