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Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 25/03/2016 (Rv. 639367 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Sospensione del processo per il terremoto de L'Aquila - Riassunzione - Tempestivo deposito del ricorso in cancelleria - Sufficienza - Omessa notifica dell'istanza di riassunzione e del decreto - Estinzione del giudizio - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2016-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639367-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 5 CORTE COST., Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)