Sez. 3, Sentenza n. 6689 del 17/12/1981 (Rv. 417555 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI - DIRETTI NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTATO DEI POTERI RAPPRESENTATIVI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL TERZO.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI - DIRETTI NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTATO DEI POTERI RAPPRESENTATIVI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL TERZO.*
Poiché, ai sensi dell'art. 1388 cod. civ., condizione indispensabile perché il contratto concluso dal terzo con il rappresentante produca direttamente effetti nei confronti del rappresentato è che il rappresentante stesso abbia agito nei limiti delle facoltà conferitegli, qualora il rappresentato contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, con il terzo, incombe a quest'ultimo l'Onere di fornire la prova dell'esistenza dei poteri in questione. (Conf 1660/80, mass n 405264; (Conf 3961/78, mass n 393565; (Conf 13/64, mass n 300018; (Conf 2868/51, mass n 881757).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)