Sez. 3, Sentenza n. 13 del 07/01/1964 (Rv. 300018 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO - CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - SUSSISTENZA DELLA PROCURA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - ONERE PROBATORIO DEL TERZO CONTRAENTE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO - CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - SUSSISTENZA DELLA PROCURA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - ONERE PROBATORIO DEL TERZO CONTRAENTE.*
Il negozio concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti, nei confronti di quest'ultimo, soltanto se esista la procura, cioe il conferimento dei poteri rappresentativì in caso di contestazione, qualora il rappresentato neghi di avere conferito l'invocata procura, incombe al terzo, che ha contrattato con il rappresentante, l'Onere di provarne l'esistenza ed i limiti. (V vendita (1).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)