Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1542 del 22/01/2018 (Rv. 647101 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l'avviso di accertamento - Avviso integrativo - Legittimità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e art. 57, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione di esso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)