Sez. 5, Sentenza n. 10226 del 16/04/2024 (Rv. 670836-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l'avviso di accertamento - Avviso integrativo – Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modificazione in aumento della pretesa fiscale originaria, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammissibile anche ove la "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", quale presupposto legittimante l'ulteriore atto impositivo, sia integrata dai dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento della sua adozione.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 33 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)