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Sez. 2, Sentenza n. 3584 del 29/10/1969 (Rv. 343780 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DETERMINAZIONE DEI SOLI ONORARI D'AVVOCATO - CUMULO IN UNICA VOCE DI SPESE E COMPETENZE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343780-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DETERMINAZIONE DEI SOLI ONORARI D'AVVOCATO - CUMULO IN UNICA VOCE DI SPESE E COMPETENZE - INAMMISSIBILITA.*

Non e consentito, nel liquidare le spese processuali, determinare i soli onorari di avvocato, cumulando in una unica voce residua indennita varie, spese, diritti ed onorari di procuratore, giacche cio rende impossibile ogni controllo sulla regolarita delle singole voci, anche in relazione ai minimi di tariffa che si assumono violati, specie quando la liquidazione si distacca immotivatamente e in misura assai considerevole dalla specifica presentata dal professionista. (Conf 113-68, massima n 330955).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)