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Sez. 1, Sentenza n. 20067 del 30/09/2011 (Rv. 619757 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | Azione diretta a far valere l'inefficacia della costituzione del patrimonio familiare - Natura dichiarativa - Conseguenze - Imprescrittibilità.
Stato
decisa il 2011-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619757-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO

L'azione proposta dal curatore per far valere l'inefficacia, ex art 64 legge fall., della costituzione del patrimonio familiare effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ha natura dichiarativa e, perciò, non è soggetta a prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)