diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 07/12/1968 (Rv. 337434 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO IN SEDE DI RICORSO ORDINARIO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - TERMINE ANNUALE.*
Stato
decisa il 1968-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337434-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO IN SEDE DI RICORSO ORDINARIO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - TERMINE ANNUALE.*

La riassunzione del processo conseguente all'affermazione della Competenza giurisdizionale dell'AGO, fatta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine di un anno, previsto in via generale dall'art. 392 cod. proc. civ., e non in quello di sei mesi, stabilito dall'art. 367, comma secondo, dello stesso codice per l'ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, in Sede di regolamento di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)