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Sez. 2, Sentenza n. 2945 del 12/10/1962 (Rv. 254368 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARIO - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - INAPPLICABILITA IN ORDINE AGLI ONORARI PER PRESTAZIONI DIFENSIVE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - ERRONEA ADOZIONE DI TALE PROCEDIMENTO - VALORE DI SENTENZA DELLA ORDINANZA DI CONDANNA - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1962-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254368-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARIO - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - INAPPLICABILITA IN ORDINE AGLI ONORARI PER PRESTAZIONI DIFENSIVE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE - ERRONEA ADOZIONE DI TALE PROCEDIMENTO - VALORE DI SENTENZA DELLA ORDINANZA DI CONDANNA - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*

L'avvocato, il quale abbia prestato la propria opera professionale in favore di persona costituitasi parte civile in un processo penale, non puo ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dagli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794 il quale e applicabile soltanto per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni professionali esplicate nell'ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla stessa legge n 794 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri). Pertanto, se siasi fatta erroneamente applicazione del predetto procedimento ad un'opposizione ad un decreto ingiuntivo riguardante onorari e spese spettanti ad un avvocato per la difesa di una parte civile in un processo penale, e siasi, in conseguenza, pronunciato sull'opposizione stessa con un provvedimento erroneamente determinato questo deve essere considerato a tutti gli effetti come una sentenza emessa in un ordinario giudizio di cognizione. E pertanto il detto provvedimento e impugnabile solo mediante appello e non gia mediante ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)