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Sez. 2, Sentenza n. 20293 del 14/10/2004 (Rv. 577705 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Onorario e spese per la difesa della parte civile nel processo penale - Procedimento sommario di cui alla legge 794/1942 - Inapplicabilità - Conseguenze - Provvedimento decisorio sull'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di dette prestazioni difensive - Natura di sentenza - Mezzi di impugnazione - Ricorso per Cassazione - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577705-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE

L'avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore di persona costituitasi parte civile in un processo penale non può ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell'ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla stessa legge n. 794 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri). Pertanto il provvedimento decisorio dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo riguardante onorari e spese spettanti ad un avvocato per la difesa di una parte civile in un processo penale ha a tutti gli effetti natura di sentenza emessa in un ordinario giudizio di cognizione e quindi detto provvedimento è impugnabile solo mediante appello e non già mediante ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)