Sez. L, Sentenza n. 5686 del 26/06/1987 (Rv. 454132 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - VIOLAZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - VIOLAZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 cost.) e la Mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di Esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi. (Conf 711/80, mass n 404147).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)