Sez. L, Sentenza n. 711 del 30/01/1980 (Rv. 404147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI.*
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio e l'entita del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericita della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art 40 cost) e la Mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumita personale, nonche la liberta dell'iniziativa economica, cioe dell'attivita imprenditoriale (art 4, comma primo cost), che con la produttivita delle aziende e concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'Esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - non la produzione, ma la produttivita dell'azienda, cioe la possibilita per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilita degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalita di Esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumita delle persone e alla integrita degli impianti produttivi. (V 2179/79, mass n 398530; (V 688/78, mass n 390030; (V 184/75, mass n 373361; (V 2433/74, mass n 370833).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)