Sez. 2, Sentenza n. 716 del 14/03/1974 (Rv. 368565 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - PREGIUDIZIEVOLE IMPEDIMENTO ALL'ALTRUI USO - RIMOZIONE DELL'OPERA - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUN CONDOMINO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - PREGIUDIZIEVOLE IMPEDIMENTO ALL'ALTRUI USO - RIMOZIONE DELL'OPERA - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUN CONDOMINO.*
In applicazione dell'art 1102 cod civ, qualora il partecipante alla comunione, con l'esecuzione di nuove opere, renda impossibile o menomi l'Esercizio del diritto degli altri partecipanti, frapponendovi un qualche ostacolo, che si traduca in un pregiudizio giuridicamente rilevante ed apprezzabile, ciascuno degli altri condomini puo chiedere la rimozione dell'opera che altera e sconvolge il rapporto di equilibrio della comunione. (V 879'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)