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Sez. 2, Sentenza n. 579 del 21/02/1976 (Rv. 379227 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO DELLA COSA COMUNE - DA PARTE DI UN CONDOMINO PER UN SUO FINE PARTICOLARE - LICEITA - ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1976-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379227-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO DELLA COSA COMUNE - DA PARTE DI UN CONDOMINO PER UN SUO FINE PARTICOLARE - LICEITA - ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - DIVIETO.*

L'art 1102 cod civ consente al condomino di usare della cosa comune per un suo fine particolare, ove egli, in tal modo, ritragga dal bene una specifica utilita aggiuntiva, rispetto alle utilita generali ridondanti a vantaggio dei condomini tutti, ma gli vieta in modo assoluto di alterare la destinazione della cosa stessa, snaturandola, impedendone o compromettendone la funzione che le e propria. (V 716/74, mass n 368565; (V 1739/73, mass n 364684).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)