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Sez. 5, Sentenza n. 15539 del 02/07/2009 (Rv. 608671 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Coefficienti presuntivi "ex" art. 12 del d.l. n. 69 del 1989 - Natura - Presunzione legale relativa di determinazione del reddito - Prova contraria a carico del contribuente - Possibilità.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608671-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di accertamento dell'IVA, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, i coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella determinazione del volume d'affari, che si pone alla base dell'accertamento del reddito in un'ottica statistica, non astratta, bensì riferita al singolo settore economico. L'applicazione dei parametri in questione pone una presunzione legale relativa, come tale superabile con la prova contraria se il contribuente dimostra circostanze specifiche che rivelano concretamente il conseguimento di un ammontare di ricavi inferiore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)