Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 01/08/1986 (Rv. 447607 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA INVOCATA COME TITOLO ESECUTIVO O DI QUELLA DEDOTTA A FONDAMENTO DELLA SOPRAVVENUTA CADUCAZIONE DEL TITOLO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI CON RIGUARDO AL CAPO DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA IMPUGNATA CON RISERVA DA UNA PARTE ED IMMEDIATAMENTE DALL'ALTRA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA INVOCATA COME TITOLO ESECUTIVO O DI QUELLA DEDOTTA A FONDAMENTO DELLA SOPRAVVENUTA CADUCAZIONE DEL TITOLO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI CON RIGUARDO AL CAPO DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA IMPUGNATA CON RISERVA DA UNA PARTE ED IMMEDIATAMENTE DALL'ALTRA.*
In Sede di opposizione all'esecuzione, ed al fine di stabilire se sia passata in giudicato la sentenza che venga invocata dal creditore quale titolo esecutivo, ovvero la sentenza in base alla quale il debitore deduca la sopravvenuta caducazione del titolo medesimo, il giudice dell'opposizione, se non può indagare sull'ammissibilità o meno dell'impugnazione che sia stata proposta contro detta sentenza, trattandosi di questione riservata al giudice adito con l'impugnazione stessa, può e deve accertare l'avvenuta proposizione o meno dell'impugnazione, nonché l'attuale pendenza del relativo procedimento. Al fine indicato, pertanto, e con riguardo al capo di una sentenza non definitiva, per il quale la riserva d'impugnazione differita della parte soccombente sia rimasta priva di effetto a seguito d'impugnazione immediata proposta da altra parte contro un diverso capo, rientra nel potere del suddetto giudice dell'opposizione di rilevare il passaggio in giudicato del primo di detti capi, per non avere l'autore di quella riserva proposto impugnazione incidentale nel procedimento instaurato dall'avversario con l'impugnazione principale. (V 1244/78, mass n 390595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)