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Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 13/03/1978 (Rv. 390595 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - FONDATA SUL MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA POSTA A BASE DELL'ESECUZIONE - INDAGINE SULLA AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE DI TALE SENTENZA - SPETTANZA AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390595-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - FONDATA SUL MANCATO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA POSTA A BASE DELL'ESECUZIONE - INDAGINE SULLA AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE DI TALE SENTENZA - SPETTANZA AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO.*

L'indagine sull'ammissibilita dell'impugnazione, anche in relazione alla sua proposizione nei termini perentori fissati dalla legge, spetta esclusivamente al giudice dell'impugnazione medesima, e non, al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale sia chiamato ad accertare la sussistenza del titolo dell'esecuzione intrapresa in forza della sentenza oggetto dell'impugnazione. In tale caso, il giudice dell'opposizione deve disporre la sospensione del procedimento, a norma dell'art 295 cod proc civ, stante la pregiudizialita dell'esito del giudizio d'impugnazione rispetto alla decisione della causa di opposizione all'esecuzione. (V 43/74, mass n 367545).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)