Sez. 6, Sentenza n. 9726 del 21/02/2013 Ud. (dep. 28/02/2013) Rv. 254595 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Utilizzazione di notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Comportamenti innocui o futili - Esclusione - Reato impossibile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
In tema di violazione del segreto di ufficio, l'utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio non integra un comportamento innocuo ed inoffensivo, tale da far configurare un reato impossibile, poiché la fattispecie prevista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen., è posta anche tutela dell'interesse a che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)