diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 33256 del 19/05/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 267870 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Utilizzazione di notizie che devono rimanere segrete - Pregiudizio cagionato all'amministrazione pubblica - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267870-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

In tema di violazione del segreto di ufficio, integra la fattispecie prevista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza illegittimamente notizie, acquisite per ragioni di ufficio, anche solo suscettibili di arrecare pregiudizio alla P.A. o ad un terzo, posto che il reato tutela non solo il buon funzionamento dell'amministrazione e il dovere di fedeltà del funzionario, ma anche l'interesse a che quest'ultimo non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un agente di p.s. che, venuto a conoscenza per ragioni di servizio di alcune denunce di furto, le aveva comunicate al dipendente di un istituto di vigilanza per consentirgli di contattare i denuncianti e proporre loro la stipulazione di contratti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)