Sez. 3, Sentenza n. 523 del 02/03/1971 (Rv. 350201 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - LIMITE TEMPORALE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - LIMITE TEMPORALE.*
Per il combinato disposto degli artt 375 e 390 cod proc civ, il ricorrente puo rinunziare all'istanza di regolamento di Competenza, finche non sia stata notificata la richiesta del pubblico ministero, di cui all'art 375.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)